Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1924 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Contro le decisioni della Commissione centrale non e' ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; pero' non si potra' deferire alla autorita' giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.
tolto: Il diritto di ricorso all'autorita' giudiziaria sara', per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o dalla applicazione della ritenuta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art53 · fonte del testo
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