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[1](Art. 4 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

[2]L'inclusione di ditte collettive nel ruolo del contributo straordinario non esonera le singole persone che lo compongono dall'imposizione del contributo stesso, in relazione ai tributi da cui sono individualmente colpiti.

Testo in vigore dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art7 · fonte del testo

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