Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1918
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025. 132 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 2, 3° comma decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, numero 1449 eart. 2, 3° comma, decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).
tolto: Nei Comuni che avessero formato il ruolo del contributo in conformita' del 1° comma del precedente articolo, dovranno essere compilati, sempre a cura delle Amministrazioni comunali, ruoli suppletivi per la esazione del contributo o del supplemento di contributo che risulti dovuto dai contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in applicazione del 2° comma dell'articolo stesso.
tolto: Se in seguito ad ulteriori accertamenti e a definizioni di reclami prodotti contro singole partite di tributo o contro l'intera matricola di una tassa, il tributo complessivo dei singoli contribuenti diventi maggiore di quello risultante dai ruoli posti in riscossione, il contributo straordinario sara' aumentato in proporzione e riscosso con ruoli suppletivi.aggiunto: Testo unico-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art3 · fonte del testo
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