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[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]Il risarcimento per totale distruzione di immobili si determina nel modo seguente:

  • a)si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetusta', avrebbe avuto sedendo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;
  • b)la somma corrispondente a questo valore si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetusta', ma non oltre la meta' del valore predetto;
  • c)la somma eventualmente cosi' ridotta si aumenta in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi nel momento della ricostruzione o surrogazione; questa misura sara' determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dei lavori pubblici.

[3]In caso di parziale distruzione o di deterioramento, la settima calcolata secondo il comma a) e il comma b) di questo` articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto, secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento; indi la somma che ne risulta si aumenta secondo il comma c).

[4]La somma da concedere non puo' superare lire cinquantamila, se si tratti di riparazione, e lire centomila, so si tratti di ricostruzione, quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia.

Testo in vigore dal 2 aprile 1919 al 31 dicembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art8 · fonte del testo

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