[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]Ferme restando per i titoli smarriti le disposizioni di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, poi titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, e' applicabile l'art. 56 del Codice di commercio, anche se i titoli distrutti siano di debito pubblico.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art7 · fonte del testo

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