[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]Con decreto dei ministri del tesoro e dell'industria, commercio o lavoro agli istituti di credito fondiario esistenti sara' data facolta' di concedere mutui ipotecari diretti ad anticipare i mezzi occorrenti per restaurare la proprieta' immobiliare nelle regioni danneggiate dalla guerra.

[3]L'ipoteca inscritta a favore dell'Istituto mutuante per garanzia di questi mutui ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che sieno osservate le cautele, da stabilirsi con lo stesso decreto, per assicurare l'impiego della somma mutuata nella predetta restaurazione.

[4]Quando il mutuo rappresenti in tutto od in parte la somma colei rispondente al deprezzamento di vetusta', di cui alle lettera b) dell'art. 8, accresciuta in conformita' della lettera c) dello stesso articolo, ovvero rappresenti la differenza tra la somma necessaria per la riparazione o la ricostruzione degli immobili contemplati nell'ultimo comma dell'articolo succitato e rispettivamente le lire cinquantamila, o le lire centomila, l'interesse per la somma o per la differenza anzidetta e nel primo quinquennio dalla stipulazione del mutuo a carico dello Stato, il quale inoltre per un periodo successivo di altri trentacinque anni, al massimo, vi concorre nella misura del 2 %.

[5]I mutui potranno essere concessi fino a tre quinti del valore attuale degli immobili ipotecati, aumentato dell'importo dell'indennita' liquidata e del deprezzamento di vetusta' ovvero nella misura di quattro quinti nel caso, di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi o di altri suoi contributi stabiliti con leggi o provvedimenti speciali.

[6]La dimostrazione del possesso legittimo degli immobili offerti in garanzia puo' anche essere fatta mediante la esibizione di un decreto di attribuzione di possesso secondo le norme dio saranno stabilite nel decreto di cui sopra.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art9 · fonte del testo

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