[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]((Per la determinazione della indennita' per totale distruzione di immobili si procede nel modo seguente:

  • a)si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetusta' avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;
  • b)la somma corrispondente a questo valore, si riduce dello eventuale deprezzamento per vetusta', ma non oltre la meta' del valore suddetto.

[3]In caso di parziale distruzione o del deterioramento, la somma calcolata secondo il comma a) ed il comma b) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento.

[4]Sia pel caso di totale distruzione di immobili che di parziale distruzione o deterioramento, le indennita' concordate con le parti o liquidate dalle Commissioni competenti o dall'autorita' giudiziaria, in base ai criteri innanzi dettati e per le quali sia obbligatorio il reimpiego, saranno corrisposte come all'art. 14, ultima parte. La somma corrispondente a ciascun terzo sara' all'atto del pagamento aumentata in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi di costruzione: questa misura sara' determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dai lavori pubblici d'intesa coi ministri del tesoro e delle terre liberate.

[5]Nei casi di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutta o di parte della indennita', l'aumento di cui al precedente capoverso e' escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento.

[6]Quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio destinato ad usi od abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma complessiva che comunque sara' corrisposta dallo Stato, non potra' superare le lire cinquantamila se si tratti di riparazione e lire centomila se si tratti di ricostruzione)).

Testo vigente dal 17 maggio 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 maggio 1920

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1919 al 17 maggio 1920. 93 parole tolte, 146 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Il risarcimentoaggiunto: Per la determinazione della indennita' per totale distruzione di immobili si tolto: determina aggiunto: procede nel modo seguente:

a) si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetusta'tolto: , avrebbe avuto sedendo aggiunto: avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;

b) la somma corrispondente a questo valore tolto: si riduce dell'eventualeaggiunto: , si riduce dello eventuale deprezzamento per vetusta', ma non oltre la meta' del valore tolto: predetto;

tolto: c) la somma eventualmente cosi' ridotta si aumenta in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi nel momento della ricostruzione o surrogazione; questa misura sara' determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dei lavori pubblici aggiunto: suddetto.

In caso di parziale distruzione o tolto: di aggiunto: del deterioramento, la tolto: settima aggiunto: somma calcolata secondo il comma a) tolto: e aggiunto: ed il comma b) di questotolto: ` articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avutotolto: , secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramentotolto: ; indi la somma che ne risulta si aumenta secondo il comma c)aggiunto: .

aggiunto: Sia pel caso di totale distruzione di immobili che di parziale distruzione o deterioramento, le indennita' concordate con le parti o liquidate dalle Commissioni competenti o dall'autorita' giudiziaria, in base ai criteri innanzi dettati e per le quali sia obbligatorio il reimpiego, saranno corrisposte come all'art. 14, ultima parte. La somma corrispondente a ciascun terzo sara' all'atto del pagamento aumentata in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi di costruzione: questa misura sara' determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dai lavori pubblici d'intesa coi ministri del tesoro e delle terre liberate.

Nei casi tolto: sia di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutta o di parte della indennita', l'aumento di cui tolto: alla lettera c) aggiunto: al precedente capoverso e' escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento.

tolto: La somma da concedere non puo' superare lire cinquantamila, se si tratti di riparazione, e lire centomila, so si tratti di ricostruzione, quandoaggiunto: Quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificiotolto: , destinati ad usi o ad aggiunto: destinato ad usi od abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famigliaaggiunto: , la somma complessiva che comunque sara' corrisposta dallo Stato, non potra' superare le lire cinquantamila se si tratti di riparazione e lire centomila se si tratti di ricostruzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art8 · fonte del testo

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