Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1918 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti coloro, privati, societa' ed enti morali, i quali abbiano realizzato i redditi di cui all'art. 1 sono obbligati a presentarne dichiarazione alla agenzia delle imposte nella cui giurisdizione sono legalmente domiciliati.

[2]Per i redditi realizzati nel 1917 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 15 marzo 1918 e per quelli realizzati nel 1918 entro il 15 marzo 1919. 4

[3]Per gli enti soggetti alla imposta di ricchezza mobile in base al bilancio la dichiarazione deve essere prodotta entro dieci giorni dalla approvazione dei singoli bilanci.

[4]Le Societa', le Compagnie, i Sindacati e i Consorzi di assicurazione debbono, in caso di perdita di navi assicurate, presentare all'agenzia delle imposte del luogo in cui hanno la loro sede, ed entro otto giorni dalla data della liquidazione dell'indennizzo, una denuncia contenente l'indicazione del nome, cognome e domicilio dell'armatore o proprietario della nave, del nome e della portata della nave nonche' dell'ammontare del valore assicurato per la nave e del relativo premio di assicurazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 654

4

Il Decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 654 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le disposizioni contenute nel testo unico approvato con Nostro decreto 14 giugno 1917, n. 971 e nei Nostri decreti 1° ottobre 1917, n. 1562, 29 novembre 1917, numero 1934 e 10 gennaio 1918, n. 84, sono applicabili ai nuovi ed ai maggiori redditi realizzati sino al 31 dicembre 1919. Per i redditi realizzati nel 1919 le dichiarazioni prescritte dall'art. 18 del suindicato testo unico devono essere presentate entro il 15 marzo 1920".

Testo in vigore dal 6 giugno 1918 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1918

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1917 al 6 giugno 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 654

    Il Decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 654 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le disposizioni contenute nel testo unico approvato con Nostro decreto 14 giugno 1917, n. 971 e nei Nostri decreti 1° ottobre 1917, n. 1562, 29 novembre 1917, numero 1934 e 10 gennaio 1918, n. 84, sono applicabili ai nuovi ed ai maggiori redditi realizzati sino al 31 dicembre 1919. Per i redditi realizzati nel 1919 le dichiarazioni prescritte dall'art. 18 del suindicato testo unico devono essere presentate entro il 15 marzo 1920".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari