Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1916
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1917 al 9 maggio 2025. 130 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le dichiarazioni dei contribuenti, privati, societa' od enti, potranno dalle agenzie essere rettificate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche quando prima della scadenza di detto termine si fosse fatto luogo alla iscrizione a ruolo del reddito dichiarato.
tolto: Per le societa' od enti di cui all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, il cui accertamente deve essere basato su piu' bilanci, per anno della dichiarazione devesi intendere quello stabilito per la presentazione della denunzia relativa all'ultimo bilancio da tenersi presente per la determinazione del profitto di guerra.
tolto: Nei casi di mancata o tardiva dichiarazione le agenzie potranno far luogo agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio nel secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.aggiunto: Testo unico-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art8 · fonte del testo
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