Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, niun creditore puo' procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorche' avesse sui medesimi privilegio od ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalita' stabilite per la vendita dei beni dei minori.

[2]Egli deve farne istanza davanti al Tribunale civile, tostoche' sia trascorso il termine stabilito nell'articolo 781.

[3]Se al primo incanto non vi siano oblatori, il giudice delegato, ad istanza del curatore, assentita dalla delegazione dei creditori, e dai creditori ipotecari, puo' permettere la vendita a partito privato, qualora cio' apparisca di manifesto vantaggio.

[4]L'atto di vendita dev'essere omologato dal Tribunale civile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art788 · fonte del testo

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