Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, niun creditore puo' procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorche' avesse sui medesimi privilegio od ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalita' stabilite per la vendita dei beni dei minori.
tolto: Egli deve farne istanza davanti al Tribunale civile, tostoche' sia trascorso il termine stabilito nell'articolo 781.
tolto: Se al primo incanto non vi siano oblatori, il giudice delegato, ad istanza del curatore, assentita dalla delegazione dei creditori, e dai creditori ipotecari, puo' permettere la vendita a partito privato, qualora cio' apparisca di manifesto vantaggio.
tolto: L'atto di vendita dev'essere omologato dal Tribunale civile.aggiunto: Codice di commercio-art. 788 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art788 · fonte del testo
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