Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 250 parole tolte, 25 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: L'atto costitutivo o lo statuto della societa' anonima, e della societa' in accomandita per azioni, deve indicare:
tolto: 1. La denominazione e la sede della societa', dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;
tolto: 2. La qualita' e la specie degli affari, che costituiscono l'oggetto della societa';
tolto: 3. L'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato;
tolto: 4. Le persone dei soci e il loro domicilio, o il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo, se queste siano nominative o al portatore, se le azioni nominative possano essere convertite in azioni al portatore e viceversa, e quale sia la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai soci o dagli azionisti;
tolto: 5. Il valore dei crediti, o altri beni conferiti;
tolto: 6. Le norme, con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;
tolto: 7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;
tolto: 8. Il numero degli amministratori, e i loro diritti e doveri, esprimendo quale fra essi abbia la firma sociale, e, nelle societa' in accomandita per azioni, il nome, il cognome e il domicilio degli accomandatari;
tolto: 9. Il numero dei sindaci;
tolto: 10. Le facolta' dell'assemblea generale dei soci o degli azionisti, e le condizioni per la validita' delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare, per questa parte, alle disposizioni degli articoli 154, 155 e 156.
tolto: Devono inoltre essere allegati nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni degli azionisti e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento, nel modo stabilito nell'art. 131.aggiunto: Codice di commercio-art. 88 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art88 · fonte del testo
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