Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il curatore deve procedere con la sorveglianza della delegazione, e sotto la direzione del giudice delegato, alla liquidazione dell'attivo del fallimento, sia coll'accertamento e colla riscossione dei crediti, sia coll'intraprendere la vendita dei beni mobili ed immobili, appena trascorsi dieci giorni dalla pronunciazione della sentenza indicata nell'articolo 753.
tolto: Se frattanto sia intervenuta una proposta di concordato, per le condizioni della quale apparisca opportuno di ritardare la vendita, il curatore puo' essere autorizzato dal giudice delegato a tenerla sospesa.
tolto: La vendita dev'essere sempre preceduta dalla stima delle cose da vendere, eseguita da periti eletti dal giudice delegato, e depositata nella cancelleria.aggiunto: Codice di commercio-art. 781 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art781 · fonte del testo
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