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[1]Il concessionario rimane esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni danno che fosse derivato alle loro proprieta' in conseguenza della costruzione della ferrovia.
[2]E percio' esso tiene sollevata ed indenne, in qualunque tempo, l'amministrazione esercente e lo Stato da ogni molestia e domanda di compensi di danni e di diritti che fosse avanzata da terzi per occupazione di proprieta', per interruzione di strade, per intercettazione o sviamento di corsi d'acqua o per qualsiasi fatto dipendente dalla costruzione della strada ferrata col presente atto concessa.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
