Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. 403 parole tolte, 23 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 2 dell'annesso capitolato per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrera' senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita di meta' della cauzione, che sara' devoluta allo Stato. Potra' pero' essergli accordata, purche' richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

tolto: Se il concessionario non iniziera' i lavori nel termine assegnato all'art. 3 del detto capitolato, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrera', allo spirare del nuovo termine prefissogli colla ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita dell'intera cauzione, la quale sara' devoluta allo Stato.

tolto: Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno.

tolto: Tali proroghe s'intenderanno estese al termine fissato nello stessoart. 3 per l'ultimazione dei lavori.

tolto: Se dopo due anni dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 3, o come sopra prorogato, il concessionario incorrera' pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sara' devoluta allo Stato.

tolto: Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente gia' accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

tolto: Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nel termine stabilito al citato art. 3 del capitolato o diversamente fissato in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrera', salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di lire cento, per ogni giorno di ritardo; tale multa sara' prelevata dalla cauzione se il concessionario non provvedera' al pagamento.

tolto: Decorsi pero' sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrera' senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubbblici per la parte di cauzione gia' restituita.aggiunto: Convenzione-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;137~convenzione-art10 · fonte del testo

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