[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare con decreti Reali le occorrenti disposizioni per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Torino, addi' 18 luglio 1878.
[4]UMBERTO.
[5]G. Zanardelli.
Testo vigente dal 5 agosto 1878
