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[1]Le controversie contemplate dalla presente legge sono proposte innanzi al pretore o al tribunale della circoscrizione, nella quale si trova l'azienda, lo stabilimento o l'impresa, a cui e' addetto il lavoratore e, per coloro che lavorano permanentemente fuori di tale circoscrizione, innanzi al pretore o al tribunale del luogo dove il contratto di lavoro e' stato conchiuso. La eccezione di incompetenza per l'inosservanza di questa disposizione deve essere proposta dalla parte interessata a termine dell'art. 12 lettera b).
[2]Se la domanda e' proposta innanzi al pretore, e la parte attrice non abbia in essa indicato il valore della causa, si presume che la domanda sia contenuta entro i limiti della competenza del pretore e la condanna eventuale non puo' in nessun caso essere pronunciata per somma che ecceda tali limiti.
[3]Nel caso di domanda presentata innanzi al tribunale, la eccezione di incompetenza per valore non puo' essere sollevata d'ufficio.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
