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[1]Nelle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 1, l'azione non puo' essere proposta in giudizio se prima non sia denunciata la controversia all'associazione legalmente riconosciuta della categoria a cui appartiene colui che intende proporre l'azione in giudizio, anche se questi non sia socio.
[2]La denuncia puo' essere fatta con lettera raccomandata.
[3]L'associazione deve interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'associazione della categoria a cui appartiene colui contro il quale si intende proporre l'azione.
[4]Se la composizione riesce, si forma verbale che deve essere firmato dalle parti e dai segretari delle associazioni, i quali devono certificare la verita', della sottoscrizione delle parti.
[5]Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda le L. 5000, il verbale che abbia i requisiti suindicati, si considera come titolo esecutivo parificato agli atti indicati nel n. 3 dell'articolo 554 del Codice di procedura civile, se entro cinque giorni viene presentato al pretore che, accertata la regolarita' formale, ne ordina il deposito nella cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che l'atto sia stato regolarmente registrato.
[6]Quando il verbale non sia depositato presso la pretura nei termini su indicati ovvero quando l'oggetto della conciliazione superi le L. 5000, l'atto di conciliazione ha soltanto il valore di scrittura privata con firme autenticate.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
