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[1]Le controversie indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 1 si possono compromettere in arbitri, dalle parti, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

[2]Sono tuttavia nulle le clausole dei contratti collettivi di lavoro e delle norme assimilate, con le quali sia stabilito che le controversie individuali derivanti dall'applicazione del contratto collettivo vengano risolute da arbitri o da Collegi nominati dalle associazioni contraenti, o comunque siano sottratte alla competenza dell'autorita' giudiziaria secondo le norme della presente legge.

[3]L'appello dei lodi arbitrali, pronunciati su controversie individuali del lavoro in conformita' del primo comma del presente articolo, non e' ammesso, se l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000.

[4]L'appello, quando e' ammesso a termini della presente legge e del Codice di procedura civile, si propone davanti la Magistratura del lavoro.

[5]Ai lodi arbitrali anzidetti sono inoltre estese le disposizioni dell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per i casi di annullamento e di revocazione ivi indicati.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-22;76~art4 · fonte del testo

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