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[1]Salvo il disposto dell'art. 29, i pretori e i tribunali, nella trattazione delle controversie indicate nell'art. 1, sono assistiti da due cittadini esperti nei problemi del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro e l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi, da formarsi secondo le disposizioni degli articoli 26 e seguenti, avuto riguardo possibilmente alle specialita' di imprese a cui appartengono le parti in causa.

[2]L'assistenza dei due cittadini non e' tuttavia richiesta a pena di nullita' della sentenza, a meno che, nella prima udienza, le parti facciano espressa richiesta di tale assistenza e designino, di accordo, le persone aventi i requisiti prescritti per l'ufficio. La designazione non vincola la scelta del giudice, ma rende necessaria l'assistenza, salvo che le persone indicate non accettino, per qualsiasi causa, l'ufficio o non possano adempierlo e si verifichi la prima delle ipotesi prevedute nell'art. 29, primo comma.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-22;76~art3 · fonte del testo

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