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[1]Nei giudizi preveduti dalla presente legge si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere, stabiliti per i giudizi innanzi al pretore o al tribunale, ovvero per i giudizi innanzi alla Corte d'appello, salvo le seguenti modificazioni.
[2]Gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo di L. 3, nei giudizi innanzi al pretore, e di L. 5, nei giudizi innanzi al tribunale o in grado di appello.
[3]La tassa di bollo e quella di registro, gravanti sulle sentenze, sono ridotte alla meta'.
[4]I documenti prodotti dalle parti sono esenti da tassa di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a tassa di bollo sino dall'origine o a registrazione a termine fisso.
[5]Qualora, peraltro, nei giudizi innanzi al pretore l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000, i relativi giudizi sono completamente esenti da qualsiasi diritto o tassa e non potranno, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i diritti e gli onorari, che possano spettare al procuratore, dal quale l'altra parte si sia fatto rappresentare o assistere nel giudizio. Se l'oggetto della controversia ecceda il valore di L. 2000, nel caso di condanna, del soccombente alle spese, il pretore, secondo le circostanze, determinera' se fra le spese, siano da comprendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del procuratore.
[6]I diritti e gli onorari spettanti ai procuratori e agli avvocati nei giudizi preveduti dalla presente legge, cosi' in primo grado, come in grado di appello, sono ridotti alla meta'.
[7]L'esenzione e la riduzione delle tasse di bollo e di registro disposte col presente articolo si applicano agli atti giudiziali occorrenti per far valere nella procedura di fallimento, crediti derivanti da rapporti di lavoro preveduti nella presente legge.
[8]L'esenzione e la riduzione suddette sono anche concesse per gli atti di transazione previsti dall'art. 5 e per quelli fatti durante il giudizio con il verbale di conciliazione a termini dell'art. 13, senza pregiudizio, in quest'ultimo caso, del ricupero delle spese e delle tasse prenotate a debito, a sensi dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
