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[1]In caso di urgenza, il pretore o il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che risulti in condizioni di poverta', a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.
[2]In ogni altro caso la Commissione per il gratuito patrocinio deve provvedere sui ricorsi concernenti cause prevedute dalla presente legge con precedenza sugli altri, ferma sempre nel presidente della Commissione medesima la facolta' indicata nell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
