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[1]Nel giorno fissato per l'udienza, le parti compariscono innanzi al pretore o al presidente del tribunale.

[2]Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

  • a)dichiarare se aderisce alla domanda attrice o se ne chiede la rinunzia;
  • b)proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilita' dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

[3]A sua volta, la parte attrice deve:

  • a)dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;
  • b)proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

[4]La parte attrice, in questa udienza, puo' chiarire e modificare i termini della domanda, e il pretore o il presidente puo', ove occorra, invitarla a cio' fare. In questo caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della controversia.

[5]L'interveniente dichiara se insiste nella domanda e puo' chiarirla o modificarla, anche in seguito a invito del pretore o del presidente; in tal caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della richiesta dell'interveniente.

[6]Questi puo' altresi' proporre le questioni indicate nella lettera dei commi precedenti.

[7]Se le questioni indicate nella citata lettera bi non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle successivamente, salvo che si tratti di questioni, che il giudice deve sollevare d'ufficio.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-22;76~art12 · fonte del testo

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