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[1]L'intervento in causa si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi che giustificano l'intervento e le domande degli intervenienti.
[2]Il ricorso e' depositato, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della pretura o del tribunale ed e' notificato, d'ufficio, a termini dell'art. 10.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
