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[1]ALLEGATO.
[2]Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro
[3]Art. 1.
[4]Sono decise dai pretori e dai tribunali nei limiti della rispettiva competenza per valore, secondo le norme contenute nella presente legge:
[5]1° le controversie che prima del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, erano di competenza della Giuria dei probiviri, quelle relative a rapporti derivanti da impiego privato, le une e le altre senza limitazione di valore, e ogni altra controversia individuale derivante da rapporti per i quali esistono contratti collettivi di lavoro o altre norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
[6]2° le controversie in materia di mezzadria, se questa sia regolata da contratti collettivi;
[7]3° le controversie concernenti la responsabilita' civile incombente ai datori di lavoro e ai lavoratori verso le associazioni sindacali a termini dell'art. 10, collima 5°, della legge 3 aprile 1926, n. 563; 4° le controversie concernenti rapporti di lavoro o di impiego di dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura, salva l'osservanza delle norme particolari per cio' che riguarda la materia disciplinare. Per le controversie relative a rapporti di impiego dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche se a carattere autonomo, dalle Provincie, dai Comuni, escluse le aziende autonome municipalizzate, e dalle istituzioni di pubblica beneficenza continuano ad osservarsi le disposizioni delle leggi vigenti.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
