Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorita' ed enti a sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro e agli orfani e vedove di caduti sul lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art8 · fonte del testo

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