Le denunce periodiche di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificato con legge 6 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra presso i privati datori di lavoro devono essere inviate alla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in doppio esemplare e devono contenere le generalita' delle vedove ed orfani di guerra occupati con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere. Le Rappresentanze, dopo l'esame di competenza e non oltre i 30 giorni dalla data di arrivo, comunicheranno un esemplare delle singole denunce al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Le denunce predette tengono luogo di richieste ai fini del collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani per il semestre in corso. Le denunce periodiche che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per causa di servizio, i privati datori di lavoro sono tenuti a trasmettere agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono contenere anche dati e notizie relativi alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio. I privati datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in piu' Province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui ai commi precedenti distintamente per le singole Province ai competenti Comitati dell'Opera nazionale orfani di guerra e agli Uffici del lavoro e della, massima occupazione e, complessivamente, alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 25 novembre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-11-15;1288~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari