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Lavoro
Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici
Legge 14 ottobre 1966, n. 851
- Aggiornato al
- 7 aprile 1968
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non…
- Art. 2Nell'ordine delle preferenze, a parita' di merito, per la formazione delle graduatorie…
- Art. 3Le Amministrazioni dello Stato - comprese quelle autonome - le Amministrazioni regionali…
- Art. 4Possono essere conteggiati nella percentuale dell'assunzione obbligatoria i mutilati e…
- Art. 5Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro…
- Art. 6I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo…
- Art. 7L'invalido o la pubblica Amministrazione che lo occupa possono chiedere una visita di…
- Art. 8Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo…
- Art. 9Ferma restando ogni facolta' di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui…
- Art. 10Qualsiasi provvedimento che si riferisca alle assunzioni di personale valido presso le…
- Art. 11Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano: a) agli invalidi che…
- Art. 12In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e…
- Art. 13Agli invalidi del lavoro, agli orfani e alle vedove di caduti sul lavoro occupati a norma…
- Art. 14Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo…
- Art. 15Nelle nuove assunzioni, per chiamata diretta a norma delle leggi vigenti, che saranno…
- Art. 16La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
