Gli elenchi, le variazioni e i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dello articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dovranno contenere oltre i dati e le notizie relativi ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, anche quelli concernenti i mutilati ed invalidi civili.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 novembre 1965, n. 1288

1

La L. 15 novembre 1965, n. 1288 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 - integrato dall'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 - dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio."

Testo vigente dal 10 dicembre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1962 al 10 dicembre 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 novembre 1965, n. 1288

    La L. 15 novembre 1965, n. 1288 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 - integrato dall'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 - dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539~art12 · fonte del testo

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