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Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, e' autorizzata nel triennio 1951-52 - 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo. La costruzione dei fabbricati, per la quale non potra' superarsi la spesa di nove miliardi, e' demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarra' all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.

Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 1 gennaio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art18 · fonte del testo

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