E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che viene destinata alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati, che curera' la realizzazione di un programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati. Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera puo' avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il programma, con l'indicazione delle localita' in cui gli alloggi e le case di riposo dovranno essere costruiti e del relativo numero e tipo delle costruzioni, e' sottoposto dall'Opera alla approvazione dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 10 agosto 1971

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art10 · fonte del testo

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