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Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. La misura del contributo e' determinata annualmente, nel limite massimo del 3 per cento, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all'articolo 19. Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", e' tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto e' stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art31 · fonte del testo

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