Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore a norma dell'articolo 18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere a) e b), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma dell'articolo 19, lettera c), e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209
Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art26 · fonte del testo
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