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In caso di trasferimento volontario del portafoglio afferente l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative deliberazioni e convenzioni. L'approvazione e' data con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa e' tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza. Il trasferimento del portafoglio non e' causa di risoluzione dei contratti di assicurazione. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di fusione o di concentrazione di azienda mediante apporto in altra impresa dell'intero portafoglio. La fusione o la concentrazione non possono essere approvate se non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art17 · fonte del testo

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