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Alle rendite per inabilita' permanente e per morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, nel regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e successive modificazioni, aggiunte ed integrazioni. La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' fissata nella cifra di lire 1.000.000. Gli importi degli assegni una volta tanto per i casi di morte saranno stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 marzo 1968

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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