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Impresa
Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
Legge 20 febbraio 1958, n. 93
- Aggiornato al
- 4 dicembre 1986
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e…
- Art. 2L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la…
- Art. 3Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) una rendita per inabilita'…
- Art. 4Le cure mediche e chirurgiche sono fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione…
- Art. 5L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi…
- Art. 6All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto…
- Art. 7Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilita' permanente ed ai…
- Art. 8Alle rendite per inabilita' permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso…
- Art. 9Il periodo massimo di indennizzabilita' e' di dieci anni dalla data di cessazione della…
- Art. 10Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi…
- Art. 11Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da…
- Art. 12Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attivita'…
- Art. 13I possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze…
- Art. 14Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di…
- Art. 15In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 9, sono ammessi alle…
