Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo

comma della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione

obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),

in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con la ordinanza

emessa il 27 giugno 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento

civile vertente tra Betteri Rizia e l'INPS iscritta al n. 534 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 27 giugno 1989, in un procedimento civile

vertente tra Rizia Betteri e l'I.N.P.S., il Pretore di Grosseto ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36,

secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione

obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),

"nella parte in cui dispone che in caso di denuncia di cessazione

dell'attività commerciale effettuata oltre il termine (di 30 gg.

dall'evento) di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio

devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti

l'anno solare in corso", in riferimento all'art. 3 Cost.

Secondo il giudice a quo, la norma denunciata (implicante la

persistenza di un obbligo contributivo anche in assenza del requisito

principale richiesto per l'assicurazione) contrasterebbe, infatti,

con il principio di eguaglianza, "per il fatto che più commercianti,

che abbiano tutti cessato la loro attività, possono venire a

trovarsi in posizioni ingiustamente differenziate di fronte all'INPS,

permanendo, a carico di quelli che abbiano omesso di richiedere la

cancellazione dall'elenco, l'obbligo contributivo nella misura

prevista per i commercianti (senza che tali siano più), anziché il

diverso obbligo previsto per coloro che svolgono altre attività o

siano pensionati o appartengono a categorie a suo tempo non mutuate".

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione.

Premesso che la ratio dell'obbligo di denunzia (ex citato art. 4

l. n.1397 del 1960) "risiede nel fatto di mettere l'ente in grado di

effettuare un tempestivo accertamento sull'effettiva cessazione

dell'attività commerciale", l'Avvocatura ravvisa che non sia

irrazionale né in contrasto con il principio di eguaglianza la norma

denunciata là dove, a presidio appunto dell'osservanza di detto

obbligo, sanziona l'inadempimento con la protrazione

dell'obbligazione pecuniaria entro i limiti indicati. Considerato in diritto

1. - La questione attiene alla norma di cui all'art. 36, secondo

comma, della legge 27 novembre 1960, n.1397 (Assicurazione

obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),

la quale stabilisce, in caso di tardiva denuncia di cessazione

dell'attività commerciale, la riscossione anche dei "contributi

afferenti all'anno solare in corso".

In base all'art. 4, secondo comma, della legge, l'esercente

attività commerciali è infatti tenuto a denunciare entro il termine

di trenta giorni (dalla data in cui l'evento si è verificato) la

cessazione dell'attività.

Resta chiarita, sempre dall'art. 36 cit., primo comma, la ratio

della impugnata disposizione: la sollecitazione all'adempimento

dell'obbligo di denuncia ai fini conseguenti di una tempestiva

formazione dei ruoli, dovendo questi infatti, secondo la procedura

ivi contemplata, essere approvati annualmente entro il 15 dicembre,

sulla base di elenchi nominativi degli esercenti, per la riscossione

dei contributi dovuti per l'anno solare successivo.

2. - Senonché, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale

si è innovato (oltre che in ordine ai criteri di determinazione del

contributo) anche, per ciò che qui specificamente interessa, sotto

l'aspetto delle procedure di riscossione ora demandate all'INPS.

È venuto meno, infatti, il ricordato sistema di riscossione a

mezzo ruoli, non solo sostituito dal versamento a mezzo di bollettini

di conto corrente postale già predisposti dall'INPS, ma - quel che

più conta - mediante la determinazione di scadenze ravvicinate per

l'assolvimento dell'obbligo contributivo (trimestrali ovvero in unica

soluzione entro il 31 luglio: art. 12 della legge 23 aprile 1981,

n.155). Sicché il versamento dei contributi afferisce - e ciò con

decorrenza fin dal 1° gennaio 1981 - all'anno stesso nel quale esso

è eseguito rendendo così tempestivi (nell'anno cioè di

riferimento) gli adempimenti di versamento da un lato e gli

accertamenti relativi dall'altro.

Il che ha comportato ovviamente, con l'adozione di meccanismi di

riscossione compiutamente nuovi nella regolazione della materia,

l'abrogazione (e a far tempo dal 1° gennaio 1981) della norma

impugnata, resa ormai del tutto incompatibile, come anche la Corte di

Cassazione ha assai di recente considerato, con le nuove disposizioni

qui sopra descritte.

La questione di legittimità costituzionale si appalesa, pertanto,

infondata per i motivi e nei termini sovraricordati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della

legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le

malattie per esercenti attività commerciali), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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