Art. 1 — Vendita di sali all'industria

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L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana. ((Con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali. Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento. La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, e' effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata)).

Testo in vigore dal 31 gennaio 1971 al 7 novembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1966 al 31 gennaio 1971. 14 parole tolte, 134 parole aggiunte.

… i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana. tolto: Il aggiunto: Con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita tolto: dei sali all'industria e' stabilito aggiunto: di ciascun tipo di sale per usi industriali. Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento. La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, e' effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, tolto: su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli aggiunto: presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-05;519~art1 · fonte del testo

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