Art. 1 — Vendita di sali all'industria

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L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana. Il prezzo di vendita dei sali all'industria e' stabilito con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

Testo in vigore dal 15 luglio 1966 al 31 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-05;519~art1 · fonte del testo

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