Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini. Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i Gruppi consiliari. Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio, avvalendosi eventualmente, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, della collaborazione di esperti, o, previa intesa con la Giunta regionale, della collaborazione degli uffici competenti. Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali. Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art21 · fonte del testo

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