1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate nell'allegato. 2. Una volta ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente dovra', subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedere senza indugio alla compagnia aerea designata la appropriata autorizzazione all'esercizio. 3. Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornir loro assicurazioni che e' qualificata a realizzare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali da dette Autorita' in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare il permesso ad una compagnia aerea dell'autorizzazione specificata al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie sull'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, in ogni caso in cui non sia sicura che la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea e dell'aeromobile utilizzato per operare alla rotta specificata siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della stessa. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire tutti i documenti relativi a tale questione che possano esserle richiesti dall'altra Parte contraente. 5. Allorche' una compagnia aerea sia stata cosi' designata ed autorizzata essa potra' iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi concordati, a condizione che una tariffa fissata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo sia in vigore relativamente a detti servizi.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art4 · fonte del testo

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