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L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, che ha pagato le rate di ammortamento dei due primi debiti indicati in narrativa a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, si obbliga di continuare a corrispondere per l'estinzione del mutuo di lire 87.039.267,30 (di cui e' stato prolungato il periodo di ammortamento da 25 a 50 anni dal 1° luglio 1935-XIII fino al 1° luglio 1985-LXIII), l'annualita' corrispondente, comprensiva di capitale e interesse a scalare in ragione del 4,20 per cento di lire 4.135.296,98 pagabile in semestralita' posticipate scontate di lire 2.047.176,72, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno e per l'estinzione del debito di lire 50.000.000 (di cui e' stato prolungato l'ammortamento da 35 a 50 anni dal 1° gennaio 1930-VII), fino al 1° gennaio 1980-LVIII, l'annualita' corrispondente di lire 2.665.958,28 comprensiva del capitale e dell'interesse a scalare in ragione del 5 per cento pagabile in semestralita' posticipate scontate di lire 1.316.522,60, scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.
Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
