Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 1104 parole tolte, 22 parole aggiunte in 17 capoversi.

Allegato al verbale tolto: del 17 novembre 1939-XVIII

tolto: Premesso

tolto: Che l'Istituto per le case popolari in Roma, con atto 31 luglio 1938-XVI per notar Cardelli, ricevette a mutuo dal Governatorato di Roma lire cinquanta milioni per la costruzione di case popolari;

tolto: Che successivamente, volendo l'Istituto per le case popolari liberarsi da tale obbligazione nei confronti del Governatorato, ed essendo questo, a sua volta, debitore verso lo Stato di un contributo per il mantenimento della Polizia metropolitana, l'Istituto predetto, con convenzione 29 gennaio 1931-IX stipulata in forma pubblica amministrativa, si surrogo' fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni al Governatorato nel cennato debito verso lo Stato, impegnandosi ad estinguerlo in 35 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1930-VIII con l'interesse a scalare in ragione del 5,50%);

tolto: Che con la convenzione 16 marzo 1931-XI, stipulata pure in forma amministrativa, l'Istituto per le case popolari ha riconosciuto che al 1° luglio 1935-XIII sarebbe stato debitore per altro titolo verso il Tesoro della somma di lire 87.039.267,30 di cui lire 68.000.000 per anticipazioni ricevute (13.000.000+7.000.000+48.000.000) e trasformate in un mutuo di eguale somma al 1° luglio 1929-VII e lire 19.039.267,30 per interessi composti del 4,20 per cento su detta somma, per il periodo 1° luglio 1929-VII-1° luglio 1935-XIII, e si e' obbligato di ammortizzare il debito suddetto di lire 87.039.267,30 al tasso del 4,20 per cento a scalare in un periodo di 25 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII;

tolto: Che, in seguito al ribasso delle pigioni apportato dall'Istituto per le case popolari, in applicazione del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, Sua Eccellenza Jung, quale Ministro delle finanze dell'epoca, aderendo alla richiesta del suddetto Istituto per una congrua riduzione degli oneri dipendenti dai due mutui sopra richiamati, ebbe a disporre, con lettera del 19 giugno 1934-XII, n. 110449 per il mutuo di lire 87.039.267,30, restando invariato il tasso del 4,20 per cento il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, data iniziale prestabilita per l'inizio dell'ammortamento, e, per il mutuo di 50 milioni la riduzione del tasso di interesse dal 5,50 per cento al 5 per cento nonche' il prolungamento del periodo d'ammortamento da 35 a 50 anni, stabilendo che la concessione dovesse avere effetto con decorrenza 1° luglio 1934-XII, mediante determinazione della nuova semestralita' in base al residuo capitale dovuto a detta data;

tolto: Che in conseguenza di tali concessioni, la rata di ammortamento del mutuo di lire 87.039.267,30 di cui alla convenzione 15 marzo 1931-IX e' stata determinata dal 1° luglio 1935-XIII in lire 4.135.296,98 pagabile a semestralita' scontate di lire 2.047.176,72;

tolto: Che il residuo capitale dovuto al 1° luglio 1934-XII, per l'altro debito di 50 milioni, di cui alla convenzione 29 gennaio 1931-IX, e' stato accertato in lire 47.525.381, da estinguersi in anni 45 e mezzo mediante l'annualita' di lire 2.665.958,28 pagabile a semestralita' scontate di cui quella dovuta al 31 dicembre 1934-XIII fu determinata in lire 1.328.582,95 e le successive lire 1.316.522,60;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: Che il Ministero delle finanze nel 1919 accordo' un'anticipazione di 30 milioni, di cui lire 10.000.000 al Governatorato di Roma, lire 10.000.000 all'Unione edilizia nazionale e lire 10.000.000 all'Istituto per le case popolari per la costituzione del Consorzio «Citta' Giardino Aniene» che ha provveduto all'impianto dei servizi pubblici, alla apertura delle strade e a tutte le altre spese necessarie per il sorgere dell'attuale quartiere di Monte Sacro;

tolto: Che liquidata l'Unione edilizia nazionale, ed essendo stati assunti in amministrazione dall'Istituto delle case popolari le attivita' e le passivita' del detto Consorzio, l'Istituto fascista autonomo delle case popolari della provincia di Roma, che e' succeduto all'istituto per le case popolari in Roma, ha proposto di rilevare le attivita' di proprieta' del Consorzio, costituite dagli stabili e dai terreni situati in Monte Sacro, e di assumere, a suo carico, le passivita' del Consorzio, obbligandosi di corrispondere allo Stato, a stralcio del suo credito di lire 20.000.000 (rappresentato dalle quote apportate nella costituzione del Consorzio dell'Istituto delle case popolari e dell'Unione edilizia nazionale) la somma di lire 11.000.000, in 40 anni coll'interesse del 2,50 per cento;

tolto: Che dovendo l'Istituto fascista autonomo per le case popolari in Roma, provvedere al finanziamento della costruzione di case per gli italiani rimpatriati nonche' di altre case popolari in Guidonia, Nettunia e Pomezia, si e' convenuto di concretare il relativo fabbisogno finanziario mediante la proroga di quattro anni di tutte le annualita' relative ai mutui sopra specificati dal 1° gennaio 1939-XVII al 31 dicembre 1942-XXI previa esplicita e formale rinuncia dell'Istituto autonomo a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sul capitale investito;

tolto: Che si e' altresi' convenuto che per l'ammortamento della somma risultante dovuta al 31 dicembre 1942-XXI per le annualita' differite e dei relativi interessi composti al tasso per ciascun debito stabilito, sia corrisposto l'interesse del 2,50 per cento, rimanendo confermato per le successive annualita' la misura degli interessi gia' concordata per i diversi debiti, e precisamente del 4,20 per cento per quello di lire 87.039.267,30, del 5 per cento per l'altro di lire 50.000.000 e del 2,50 per cento per l'ultimo di lire 11.000.000;

tolto: Che il Governatorato di Roma, a sua volta, ha proposto di rimborsare la somma di lire 10.000.000 costituente la sua quota per la costituzione del Consorzio «Citta' Giardino Aniene» in rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate gia' stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente Convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ogni anno, rimanendo di sua proprieta' tutti i servizi pubblici del quartiere costruito dal Consorzio «Citta' Giardino Aniene»;

tolto: Che il Ministero delle finanze ha creduto opportuno di accogliere le suddette proposte e sistemare i rapporti con l'Istituto nazionale fascista per le case popolari, anche per quanto riguarda le anticipazioni per la costituzione del Consorzio «Citta' Giardino Aniene» e col Governatorato di Roma.

tolto: Tutto cio' premesso e considerato le Parti, avanti costituite convengono e stipulano quanto appresso:

tolto: Art. 1.

tolto: La narrativa che precede accettata dalle Parti forma parte integrale del presente atto a tutti gli effetti.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-06-19;768~allegato-al-verbale-art1 · fonte del testo

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