L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i salariati di ciascuna delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui salari annui, anche se corrisposti da due o piu' Enti, non raggiungano la somma di lire trecento. I personali con salario inferiore a lire trecento, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo se ne assuma volontapiamente l'onere.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art8 · fonte del testo

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