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[1]1. - Per la durata del presente Accordo ciascuno dei quattro Stati contraenti conduce a proprie spese ed a proprio rischio l'esercizio delle linee della Compagnia situate nel proprio territorio e fa uso in nome proprio, con piena facolta' di disporne, di tutti i diritti che spettano alla Compagnia nella sua veste di proprietaria delle linee (compreso il diritto di acquistare per il corpo ferroviario immobili e diritti reali). Peraltro la facolta' di trasferire, limitare, gravare o abbandonare la proprieta' ed altri diritti reali della Compagnia e' limitata a singole particelle ferroviarie ed a diritti reali che stanno in relazione con esse. La Compagnia si asterra' per la durata del presente Accordo da far uso dei suoi diritti di proprieta' sulle linee.
[2]La cessione dell'esercizio a terzi non puo' farsi senza il consenso della Compagnia.
[3]Le presenti disposizioni non hanno valore nel caso previsto dall'art. 11, alinea 2.
[4]2. - Al 31 dicembre 1968 le linee passano gratuitamente in piena proprieta' dei rispettivi Stati nello stato in cui esse si trovano in quel momento, senza che gli Stati possono sollevare per tale ragione alcuna pretesa verso la Compagnia. Il passaggio della proprieta' prima del 31 dicembre 1968 non puo' aver luogo se non alle condizioni previste nell'art 11, alinea 2.
[5]3. - La Compagnia trasferisce incondizionatamente ai singoli Stati la proprieta' del materiale rotabile, compresi gli accessori.
[6]4. - L'eventuale sospensione dell'esercizio di singole linee non ha alcuna influenza sugli impegni finanziari degli Stati.
[7]5. - Il diritto di proprieta' della Compagnia, e le limitazioni a cui esso va soggetto in seguito alle disposizioni di cui negli alinea 1 e 2, saranno iscritti nel foglio di proprieta' dei libri ferroviari (in Ungheria del libro fondiario centrale) nel modo seguente:
[8]« In virtu' dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, fra i Governi Croato, Germanico, Italiano, Ungherese e la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (gia' Compagnia delle ferrovie meridionali) per la nuova sistemazione di detta Compagnia, sono iscritti:
- 1)il diritto di proprieta' della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (gia' Compagnia delle ferrovie meridionali), con sede in Vienna, sulle linee ferroviarie;
- 2)le restrizioni di detto diritto in conseguenza delle disposizioni contenute negli alinea 1 e 2 dell'art. 8 del predetto Accordo ».
[9]Nel foglio aggravi (parte 1ª del libro ferroviario e foglio aggravi del libro fondiario centrale) non deve farsi alcuna iscrizione.
[10]6. - I lavori per l'impianto dei libri ferroviari (in Ungheria del libro fondiario centrale) incombono agli Stati contraenti, i quali prenderanno a tale scopo in via amministrativa o giudiziaria i provvedimenti necessari. Analogamente si procedera' per le iscrizioni nei libri ferroviari (in Ungheria nel libro fondiario centrale).
[11]7. - Le disposizioni del primo periodo dell'alinea 5 non hanno applicazione per gli Stati che acquistano la proprieta' in virtu' dell'art. 11, alinea 2.
[12]8. - Per i diritti relativi al patrimonio privato della Compagnia non possono essere chiamate a rispondere le linee; tali diritti non possono neppure esser fatti valere contro l'esercente delle linee. I diritti relativi alle linee od al loro esercizio possono esser fatti valere soltanto contro l'esercente delle linee.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
