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[1]1. - In occasione del pagamento delle cedole del 1942 le obbligazioni in circolazione al 1° gennaio 1942 vengono stampigliate (*) per far risultare la riduzione del loro valore nominale a franchi-oro 22..50.
[2]2. - Per le cedole degli anni 1939, 1940 e 1941 non ha luogo alcun pagamento.
[3]3. - La somma da pagarsi per ciascuna cedola arrestrata in circolazione, scaduta entro il 1° gennaio 1923 incluso e non ancora sorteggiata, e' fissata in franchi-oro 0,50 per quelle scadute entro il 1° gennaio 1919 incluso ed in franchi-oro 0,35 per quelle scadute a partire dal 1° aprile 1919 fino al 1° gennaio 1923 incluso. Per il pagamento di queste cedole arretrate si attinge alle riserve del vecchio fondo delle obbligazioni (art. 16, alinea 3).
[4]4. - Sono estinti i diritti di pegno e di ipoteca dei portatori di vecchie obbligazioni e di cedole arretrate, nonche' i diritti di credito per la quota parte non soddisfatta.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
