Indice per libri, titoli e capi
Costituzionale
Approvazione
Legge 22 maggio 1971, n. 344
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria
- Aggiornato al
- 14 giugno 1971
- Articoli
- 79
- Versioni storiche
- 80
- Art. 1ALLEGATO Art. 1. L'Umbria e' Regione autonoma nell'unita' della Repubblica italiana, con…
- Art. 2La Regione dell'Umbria comprende i territori delle attuali province di Perugia e di Terni…
- Art. 3Sono Organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo…
- Art. 4La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che…
- Art. 5La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire…
- Art. 6La Regione concorre alla edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sulla…
- Art. 7La Regione, per rendere effettivo il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e…
- Art. 8La Regione riconosce nel suo patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un…
- Art. 9La Regione riconosce nell'attivita' culturale, nella pratica sportiva dilettantistica…
- Art. 10La legge stabilisce materie, strumenti e metodi di consultazione per garantire la…
- Art. 11La Regione riconosce come presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi…
- Art. 12La Regione considera gli enti locali territoriali come soggetti fondamentali…
- Art. 13La Regione e' anche ente democratico di decentramento statale. Adegua la propria…
- Art. 14La Regione assume quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello…
- Art. 15La Regione adotta iniziative tendenti ad impedire lo spopolamento del territorio ed i…
- Art. 16La Regione assume la programmazione come metodo democratico di una azione volta a…
- Art. 17La Regione promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a creare un ambiente…
- Art. 18E' compito della Regione promuovere l'ordinato sviluppo della viabilita' e delle…
- Art. 19La Regione promuove adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei…
- Art. 20La regione promuove e sostiene forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori…
- Art. 21La Regione riconosce il valore e l'importante funzione dell'attivita' artigiana, e ne…
- Art. 22La Regione promuove il turismo come godimento umano dell'ambiente storico e naturale…
- Art. 23La Regione concorre, con idonei provvedimenti, a favorire la realizzazione del diritto…
- Art. 24L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di…
- Art. 25I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della…
- Art. 26I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non…
- Art. 27I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di…
- Art. 28I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione…
- Art. 29La legge regionale stabilisce l'entita' ed titoli delle indennita' ai Consiglieri…
- Art. 30La decadenza e' dichiarata dal Consiglio regionale a norma del suo Regolamento interno ed…
- Art. 31Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al…
- Art. 32In caso di morte, decadenza, dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di…
- Art. 33Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza…
- Art. 34Nella prima seduta, il Consiglio regionale procede alla elezione, nel proprio seno…
- Art. 35L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta…
- Art. 36Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente. Si riunisce in seduta ordinaria…
- Art. 37Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la presenza della…
- Art. 38Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal…
- Art. 39Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne…
- Art. 40Il Consiglio regionale ha l'autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero…
- Art. 41Il Consiglio regionale designa, con votazione segreta, i delegati della Regione…
- Art. 42Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla…
- Art. 43Il Consiglio regionale puo' essere sciolto nei casi previsti dalla Costituzione.
- Art. 44Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti secondo le norme…
- Art. 45Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie che comunque interessino la…
- Art. 46La Giunta e' composta dal Presidente e da otto membri.
- Art. 47Il Presidente della Giunta e' eletto dal Consiglio regionale nel suo seno subito dopo gli…
- Art. 48La Giunta e' eletta dal Consiglio regionale nel suo seno dopo l'elezione del Presidente…
- Art. 49La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente…
- Art. 50Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito alla proposta di…
- Art. 51In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta…
- Art. 52Il Presidente del Consiglio regionale cui sia stato rivolto l'invito a sostituire la…
- Art. 53Nell'ipotesi di decadenza, dimissione o morte di un componente la Giunta, il Presidente…
- Art. 54Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; b) promulga le leggi e i…
- Art. 55La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Spetta alla Giunta regionale: a)…
- Art. 56La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a…
- Art. 57La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni. La legge regionale determina le…
- Art. 58Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di…
- Art. 59L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti appartiene alla Giunta, a ciascun membro del…
- Art. 60Qualora sulle proposte d'iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro…
- Art. 61Ogni disegno di legge e' presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio…
- Art. 62Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla approvazione, invia la legge…
- Art. 63La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni…
- Art. 64La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in…
- Art. 65La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche…
- Art. 66Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dello articolo 117 della Costituzione sono…
- Art. 67Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare…
- Art. 68L'istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni…
- Art. 69L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di carattere generale di rilevante…
- Art. 70I referendum di cui agli articoli 67 e 69 non possono essere indetti prima che sia…
- Art. 71La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche'…
- Art. 72Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio…
- Art. 73La Regione ha un proprio demanio e patrimonio. La Regione istituisce con legge i tributi…
- Art. 74La Regione disciplina con legge il proprio esercizio di tesoreria e di esattoria…
- Art. 75L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio…
- Art. 76Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge…
- Art. 77Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo…
- Art. 78La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico…
- Art. 79Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza…
