[1]Poteri della Giunta

[2]La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione. La Giunta:

  • a)ha l'iniziativa delle leggi regionali;
  • b)provvede, ove occorre, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
  • c)delibera i contratti della Regione e ne amministra il patrimonio secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge regionale;
  • d)sovraintende in conformita' agli indirizzi del Consiglio alla gestione dei pubblici servizi regionali e controlla quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
  • e)predispone il bilancio preventivo ed elabora annualmente il conto consuntivo;
  • f)predispone i piani ed i programmi, generali e settoriali, di interesse regionale;
  • g)delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale; nonche' sulle rinunce agli stessi;
  • h)delibera in materia di liti attive e passive;
  • i)delibera sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
  • l)adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
  • m)esercita l'attivita' amministrativa negli affari di competenza della Regione non demandati al Consiglio o ad altri organi, nei limiti di spesa previsti dal bilancio;
  • n)esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art36 · fonte del testo

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