Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti secondo le norme del Regolamento interno. Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attivita' preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attivita' amministrativa della Regione riservata al Consiglio regionale. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni riferiscono al Consiglio regionale sulla attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sullo esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende istituiti dalla Regione. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonche', previa comunicazione alla Giunta, di titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Non puo' essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per lo adempimento delle loro funzioni. Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attivita' del Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art44 · fonte del testo

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