Indice per libri, titoli e capi
Costituzionale
Approvazione
Legge 22 maggio 1971, n. 339
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia
- Aggiornato al
- 14 giugno 1971
- Articoli
- 74
- Versioni storiche
- 75
- Art. 1ALLEGATO Art. 1. La Lombardia e' Regione autonoma entro l'unita' della Repubblica…
- Art. 2La Regione comprende i territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona…
- Art. 3La Regione concorre a promuovere il piero sviluppo della persona umana e la reale…
- Art. 4La Regione assume la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo…
- Art. 5Sono organi della Regione lombarda: il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente…
- Art. 6Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne…
- Art. 7I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono…
- Art. 8I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra…
- Art. 9Le indennita' dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono…
- Art. 10Nella prima seduta il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione…
- Art. 11L'ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e diritti dei consiglieri…
- Art. 12Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il…
- Art. 13Il regolamento interno disciplina le modalita' delle votazioni.
- Art. 14I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno…
- Art. 15Periodicamente il Presidente convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti…
- Art. 16Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza…
- Art. 17Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti…
- Art. 18Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie che comunque interessino la…
- Art. 19Il regolamento interno disciplina le modalita' delle indagini conoscitive, delle…
- Art. 20Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli…
- Art. 21La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni…
- Art. 22La Giunta e' composta dal Presidente e da non piu' di sedici assessori, fra cui il Vice…
- Art. 23L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici…
- Art. 24L'ufficio di Presidente della Giunta e di assessore e' incompatibile con quello di…
- Art. 25L'attivita' della Giunta e' collegiale, ferme restando l'attribuzione e le…
- Art. 26Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti. La Giunta…
- Art. 27Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al…
- Art. 28Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di…
- Art. 29Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e…
- Art. 30Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al…
- Art. 31Le dimissioni, la revoca e la cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente…
- Art. 32Salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, nell'ipotesi di…
- Art. 33Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, promulga le leggi e i…
- Art. 34Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza…
- Art. 35Il Presidente e gli assessori hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e…
- Art. 36Le indennita' del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.
- Art. 37L'esercizio della potesta' legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio…
- Art. 38L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli…
- Art. 39Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini…
- Art. 40Ogni progetto di legge, previo esame in commissione, e' discusso e votato dal Consiglio…
- Art. 41Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario…
- Art. 42La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni…
- Art. 43La legge regionale e' pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in…
- Art. 44Per l'iniziativa dei regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio…
- Art. 45La Regione assume il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione…
- Art. 46La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi nella…
- Art. 47I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli organici distinti, approvati con…
- Art. 48La Regione puo' con legge istituire enti o aziende, dotati di autonomia organizzativa e…
- Art. 49La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di…
- Art. 50La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. L'esercizio…
- Art. 51Il conto consuntivo e' presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' approvato…
- Art. 52I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata…
- Art. 53La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione…
- Art. 54La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali…
- Art. 55La Regione consulta sulle principali questioni di rilievo generale gli Enti locali, i…
- Art. 56L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli…
- Art. 57La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli…
- Art. 58Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare, l'ufficio di…
- Art. 59Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro…
- Art. 60Non e' ammessa l'iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di…
- Art. 61I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle…
- Art. 62La Regione riconosce nell'istituto del referendum l'elemento di collegamento organico tra…
- Art. 63E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una…
- Art. 64Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti regionali e gli atti…
- Art. 65Il Consiglio regionale puo' deliberare l'indizione di referendum consultivi delle…
- Art. 66La legge regionale disciplina le modalita' e i limiti per l'esercizio del potere di…
- Art. 67I Comuni, le Province, i comprensori e altre forme associative fra gli Enti locali…
- Art. 68Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi della…
- Art. 69La Regione e' impegnata ad esercitare, mediante delega alle Province, ai Comuni, a loro…
- Art. 70Il controllo sugli atti adottati dagli Enti locali e' esercitato dalla Regione in forma…
- Art. 71I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio…
- Art. 72La revoca di provvedimenti amministrativi adottati dalla, Giunta o dal Consiglio…
- Art. 73Il Consiglio regionale puo' assegnare annualmente contributi, a carico del bilancio della…
- Art. 74Le leggi di revisione dello statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza…
